Dopo la direttiva 5 novembrecon cui il Ministro si è occupato della vigilanza sugli organismi di mediazione, ecco finalmente i primi chiarimenti sul nuovo istituto della mediazione.
La circolare 27 novembre precisa alcuni aspetti cruciali della nuova mediazione, in particolare:
A. obbligatorietà della mediazione: la mediazione disposta dal giudice è da considerarsi una forma obbligatoria di mediazione, pertanto va individuato quale sia il criterio da applicare per la determinazione delle riduzioni minime delle indennità. Il ministero evidenzia che la previsione di cui all’art. 16 comma 4 lett. d) del D.M. 180/2010 è da applicarsi anche alle ipotesi di mediazione obbligatoria disposta dal giudice (art. 5 comma 2 D. Lgs. 28/2010).
B. riflessi in materia di spese: il ministero vuole chiarire la disposizione per cui “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”, precisando che:
1. nel termine “compenso” di cui all’art. 17 comma 5 ter del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 non devono essere comprese le spese di avvio del procedimento;
2. le spese di avvio sono dovute da entrambe le parti comparse al primo incontro;
3. nel caso in cui la parte invitante non sia comparsa al primo incontro, nessuna indennità può essere richiesta alla parte invitata che sia viceversa comparsa;
4. oltre alle spese di avvio dovranno essere altresì corrisposte le spese vive documentate.
C. competenza territoriale: la domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre. L’ individuazione dell’organismo di mediazione competente a ricevere l’istanza va fatta tenuto conto del luogo ove lo stesso ha la sede principale o le sedi secondarie, che siano state regolarmente comunicate a questa amministrazione ed oggetto di provvedimento di iscrizione
D. ruolo degli avvocati: due le disposizioni che riguardano gli avvocati: “gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori” e nel caso di mediazione obbligatoria, la parte deve essere “assistito da un avvocato”, che il ministero vuole chiarire precisando che:
1. è da escludere che gli avvocati possano esercitare la funzione di mediatore al di fuori di un organismo di mediazione
2. l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d. mediazione obbligatoria; nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato fermo restando la possibilità di ricorrervi in qualunque momento
3. gli obblighi di formazione e aggiornamento per il mediatore avvocato debbano avvenire nell’ambito dei percorsi formativi professionali forensi, la cui organizzazione è demandata al consiglio nazionale forense;
4. è importante la verifica, per lo svolgimento della imparziale attività di mediazione, della insussistenza delle seguenti circostanze: che l’organismo di mediazione abbia sede presso lo studio di un avvocato, ovvero presso uno studio associato di avvocati; e che lo studio di un avvocato abbia sede presso l’organismo di mediazione.
E. principi deontologici per gli organismi di mediazione: la precisazione del ministero riguarda delle convenzioni o accordi, stipulati tra l’organismo di mediazione e le parti o i loro patrocinatori, volte a stabilire forme di agevolazioni – o sconti in materia di compensi economici – a favore di una soltanto delle parti in mediazione, ovvero dei loro patrocinatori. Tali convenzioni non sono consentinte. Inoltre, il ministero richiama l’attenzione sull’ osservanza degli obblighi di comunicazione dei dati statistici relativi all’attività di mediazione svolta, entro i termini, con la periodicità e secondo le modalità previsti dalla circolare emessa in materia dalla competente Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia, pubblicata sul sito internet del Ministero.