Archivi categoria: La conciliazione in materia fiscale

MEDIAZIONE E CONDONO PER LITI FISCALI FINO A 20.000 EURO

Una notizia di qualche giorno fa ci fa riflettere ancora una volta sulla crescente importanza che si vuole dare alla mediazione quale strumento per diminuire il contenzioso.

In realtà a mio parere l’obiettivo della mediazione deve essere quello di verificare la possibilità di trovare una soluzione alternativa e collaborativa a una pendenza tra le parti cercando di mantenere la relazione tra le stesse, il fatto di diminuire poi la quantità di contenzioso deve essere considerato un effetto collaterale.
La “Manovra Correttiva” (decreto legge 98 del 2011 in vigore dal 6 luglio) prevede in materia di liti fiscali la mediazione obbligatoria per le liti con importo fino a 20.000 euro e il condono delle liti fino allo stesso importo di valore.

L’obiettivo del Governo è quello di a ridurre il contenzioso pendente e a limitare quello futuro.

Al D.Lgs n. 546 del 31 dicembre 1992 è stato, infatti, inserito l’art. 17-bis “Il reclamo e la mediazione” che introduce una fase obbligatoria di mediazione per tutte le liti con valore pari o inferiore a 20.000 euro, il cui mancato esperimento della fase di conciliazione comporterà l’inammissibilità del ricorso.

Entro il termine per il ricorso, quindi, il contribuente dovrà notificare all’Agenzia delle Entrate un apposito reclamo contenente la proposta di mediazione con rideterminazione delle somme pretese. L’organo che riceve il reclamo potrà, quindi:
A. accogliere la proposta del contribuente (in tal caso la procedura si arresta);
B.respingere la proposta di mediazione del contribuente;
C.effettuare una proposta di mediazione.
Qualora decorrano inutilmente 90 giorni dalla notifica del reclamo, ovvero l’Agenzia delle Entrate non fornisca risposta entro tale termine, iniziano a decorrere i termini per la proposizione in giudizio.

Per completezza aggiungo che la Manovra ha previsto un condono che avrà ad oggetto le sole controversie ancora pendenti alla data del 1° maggio 2011, dinanzi alle Commissioni tributarie, al Giudice ordinario o in sede di giudizio di legittimità e che non siano ancora state definite con sentenza, rinviando, per la disciplina di esso, a quanto già previsto dall’art. 16 della Finanziaria 2003.