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LA CIRCOLAZIONE DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE

Ieri sera ho avuto l’occasione di fare un giro alla Fiera dell’Artigianato a Milano per trovare un amico, giovane imprenditore nel settore del mobile ( se volete dare un tocco di stile alla vostra casa, al  vostro studio o all’arredo del vostro organismo date un’occhiata a http://www.touchofstyle.it).

Tutto questo passeggiare per le regioni d’Italia e oltre i confini nazionali, mi ha fatto venire in mente un altro passaggio da analizzare sull’esecutività dell’accordo di mediazione: la circolazione del verbale all’interno dello spazio giudiziale europeo.

Come circola il verbale di conciliazione reso esecutivo in Italia all’ interno degli altri stati europei?

Il riferimento normativo ce lo fornisce la direttiva 52/2008 dove, all’art. 6, comma 4, fa salve le norme applicabili al riconoscimento e all’esecuzione in un altro Stato membro di un accordo reso esecutivo.

Per cui dobbiamo analizzare un po’ le norme vigenti sono:

ART 24 REG 805/2004: l’accordo raggiunto nel corso di un procedimento di mediazione in Italia può avere efficacia esecutiva in un altro stato membro se viene omologato e se l’obbligo non adempiuto ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.

ART. 58 REG 44/2011: le transazioni approvate dal giudice o concluse dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario ed aventi efficacia esecutiva nello stato membro di origine hanno efficacia esecutiva nello stato membro richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. Dunque sembrerebbe escludere l’accordo di mediazione perché non concluso davanti al giudice…

Il problema secondo me è attuale e non di immediata risoluzione.

Se da un lato è vero che i requisiti previsti dal legislatore italiano per il conferimento dell’esecutività al verbale di conciliazione sono più favorevoli rispetto quelli previsti da altri ordinamenti europei – che prevedono ad esempio l’accordo di entrambe le parti- è vero anche che ci sarà maggiore difficoltà nell’ottenere all’estero la dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione italiano riguardante una controversia transfrontaliera se manca il consenso di tutte le parti.

E poi che dire dell’art 12 del nostro decreto 28/2010? Non vi sembra inoperante vista la normativa dei due regolamenti europei?

Insomma, se passeggiando tra le bancarelle della fiera dell’Artigianato riuscite a farvi un’idea chiara sulla circolazione dell’accordo di mediazione fatemelo sapere!