MEDIATORE CIVILE: UN SECONDO LAVORO?


Nonostante le polemiche, le incertezze, la mia sensazione è quella che in molti abbiano voglia di sperimentare questa nuova professione, spesso perché la vedono come una possibilità di integrare lo stipendio che già hanno.
Dopo la pubblicazione l’articolo “come diventare mediatore”, mi sono arrivate molte domande sulle possibili incompatibilità del lavoro di mediatore con altre professioni.
La legge sulla mediazione non prevede incompatibilità con altre professioni e con il lavoro dipendente, tuttavia è bene verificare nello specifico cosa preveda il proprio contratto di lavoro o i contratti di lavoro nazionale a cui si riferisce.Infatti, le disposizioni di legge ( decreto 28/2010 e 180/2010) non appaiono prevedere esplicitamente ai fini dell’iscrizione nel registro dei mediatori di un lavoratore dipendente alcuna incompatibilità con lo svolgimento dell’attività di lavoro subordinato o autonomo per conto di soggetti terzi.
Questa carenza normativa non sembra casuale se consideriamo che, quando il legislatore lo ha ritenuto necessario in materia, ha invece previsto una precisa incompatibilità per così dire interna laddove ha indicato che il mediatore non possa iscriversi a più di 5 organismi.
A sostegno di questa tesi a mio parere è la previsione dell’art 6 d.m. 180/2010 perché nel caso in cui fosse stata prevista l’incompatibilità con lo svolgimento di attività subordinata, tale norma avrebbe previsto un apposita dichiarazione al fine di accertare l’esistenza della stessa.
Non solo, ma nel comma finale dell’articolo, il legislatore ha confermato che i lavoratori subordinati possono svolgere attività di mediazione ed essere iscritti negli elenchi prevedendo delle specifiche sanzioni per alcuni di essi.
Un altro aspetto da considerare a sostegno di quanto sopra è la disciplina dei compensi dei mediatori, i quali sono strettamente legati all’incarico assegnato ed ha natura di compenso professionale essendo indicato quale “onorario”.
In conclusione credo che quello del mediatore possa per molti costituire un secondo lavoro, verificando prima con il datore di lavoro eventuali limiti previsti dal proprio contratto.

4 risposte a “MEDIATORE CIVILE: UN SECONDO LAVORO?

  1. ottimo!! Per caso sai qualcosa di specifico per il CCNL del credito?

  2. Salve. Volevo sapere che titolo di studio richiede questa professione

  3. Vorrei capire questo: ma se la mediazione può essere svolta anche come secondo lavoro, le prestazioni vengono addebitate con ritenuta d’acconto oppure si dà per scontato che il mediatore abbia partita iva? e in caso si debba aprire partita iva, la partita iva per le attività di mediazione è compatibile con la posizione di lavoratore dipendente? grazie.

    • Gent.ma Lucia, gli aspetti da valutare sono due:
      -la compatibilità del tuo attuale lavoro con quello da mediatore da verificare con l’azienda;
      -l’apertura della P.i. non è obbligatoria: l’attività di mediatore è occasionale e puoi fare delle note spese finchè non raggiungi l’importo di cinquemila euro all’anno.

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