NUOVE REGOLE DEONTOLOGICHE PER GLI AVVOCATI MEDIATORI


Oggi sul sole 24 ore trovate un articolo che si riferisce alla proposte di modifica del codice deontologico degli avvocati di cui avevo accennato in un post precedente.

Il consiglio nazionale forense ha approvato le modifiche al codice deontologico per adeguarlo alla mediazione ed in particolare agli avvocati che fanno anche i mediatori con l’aggiunta di un nuovo articolo.

L’articolo prevede, dopo il richiamo al rispetto degli obblighi derivanti dalla legge in mediazione, stabilisce che l’avvocato non deve assumere le funzioni di mediatore in assenza di adeguata competenza nella materia del contendere, né farsi autore di una proposta di conciliazione non conforme al diritto e non può sottrarsi al dovere di rendere compiutamente consapevoli, le parti, nel regolamenti di interessi, delle loro rispettive posizioni in termini di diritto.
La norma regola anche i possibili conflitti d’interessi: non può fare il mediatori l’avvocato che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti o quando una di esse sia assistita dagli stessi. L’avvocato che fa il mediatore non potrà assumere incarichi per le parti nei successivi due anni alla mediazione.

Introdotto anche il divieto di permettere che l’organismo di mediazione collochi la sua sede presso il suo studio.

Ecco l’articolo il sole24 ore 2011 06 03

Cosa ne pensate?
A me lascia un po’ perplessa sia la previsione della adeguata competenza in materia dell’avvocato-mediatore che fa il mediatore in quanto come in diverse occasioni è stato ribadito, al mediatore non è richiesta competenza tecnica della materia oggetto del contendere ( se necessario nominerà un tecnico a supporto), sia la previsione di rendere le parti consapevoli della loro situazione di diritto in quanto questo non è compito del mediatore-terzo imparziale ma eventualmente di un avvocato di parte!

4 risposte a “NUOVE REGOLE DEONTOLOGICHE PER GLI AVVOCATI MEDIATORI

  1. Post molto interessante. Molto utile anche l’articolo messo a disposizione.
    Lo abbiamo segnalato su “I love Mediazione Civile”.
    http://www.facebook.com/pages/I-love-Mediazione-Civile/191372210884257
    Cordiali saluti

  2. Dimostrazione, ahinoi, che l’istituto non è ben conosciuto ai più alti livelli dell’avvocatura, nonostante sia obbligatorio per tutti gli avvocati il dovere di formazione permanente.

  3. Alessandro Montemagno

    Gli organismi di mediazione (quelli seri) scelgono il Mediatore sulla base della conoscenza che ha della materia del contendere, pertanto mi sembra più che corretto che l’ avvocato-mediatore debba avere adeguate conoscenze della materia.
    Sarebbe inoltre auspicabile che i professionisti (avvocati o no) che assistono le parti in mediazione siano muniti del titolo di mediatore senza il quale (avvocati compresi) potrebbero creare enormi danni

  4. Le competenze del mediatore sono di carattere comunicativo relazionale. Come fanno gli Avvocati a sostenere il processo di mediazione se nel loro c.v. Universitario non risulta nessun esame in tale materia ? Forse perchè Avvocati sono omniscenti per definizione ?

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