L’obbligo del concreto tentativo di mediazione


Torniamo un po’ a parlare di attualità….
Ieri è apparsa su diverse testate la notizia che l’O.U.A., organismo unitario dell’avvocatura, ha impugnato davanti al TAR la circolare del 4 aprile del Ministero che forniva chiarimenti in merito al regolamento di procedura e i requisiti dei mediatori.
Ecco gli articoli.
2011 05 03 ITALIA OGGI
2011 05 03 IL SOLE 24 ORE

In sostanza la circolare del ministero prevede:
In materia di regolamento di procedura: l’obbligo per la parte istante di presentarsi avanti al mediatore anche nel caso in cui l’altra parte non abbia accettato la mediazione. Se l’istante non compare o rinuncia, non si ritiene correttamente iniziato e proseguito il procedimento di mediazione e il verbale negativo del tentativo di conciliazione non sarebbe valido.
In materia di requisiti dei mediatori: i requisiti previsti dal d.m. 180/2010 possono essere attestati mediante autocertificazione, responsabilizzando i mediatori stessi sul contenuto e le conseguenze delle loro dichiarazioni
Il testo completo della circolare lo trovate sul sito del ministero:
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC627788

Riflettiamo insieme.
La circolare mi sembra allineata con la normativa precedente.
Si è voluto prevedere per alcune materie, come condizione di procedibilità, il tentativo di mediazione, mi sembra normale che si cerchi di evitare sin dall’inizio che si aggiri questa obbligatorietà.
La conseguenza è che la parte istante, anche se l’altra non si presenta, dovrà presentarsi davanti al mediatore e dovrà pagare le spese di mediazione.
L’incontro con il mediatore, anche solo di una delle parti non è totalmente inutile, in quanto il mediatore potrebbe comunque ragionare con la parte presente sulle sue pretese nei confronti dell’altra. Inoltre ricordiamo che il mediatore può formulare la proposta anche in assenza di una parte.

Voi cosa ne pensate?

4 risposte a “L’obbligo del concreto tentativo di mediazione

  1. Per me la circolare ministeriale non è direttamente impugnabile e il ricorso è inammissibile. Infatti il suo contenuto non è immediatamente lesivo per l’O.U.A. Le circolari ministeriali contengono solo istruzioni interpretative che non sono vincolanti per i giudici (=soggetto soltanto alla legge) e non sono vinvolanti neppure per i mediatori, i quali non sono dipendenti del Ministero della Giustizia, nè sono tenuti ad osservare la deontologia dei dipendenti del Ministero.
    Ciò premesso e riconoscendo l’utilità della mediazione così come prevista dalla legge italiana, ritengo che se la parte convenuta non si presenta all’incontro di mediazione è assurdo che la parte attrice e il mediatore perdano tempo con la mediazione con la sedia vuota. Facciamo un esempio. A richiedere la mediazione è un automobilista che lamenta un ingiustizia da parte di una compagni assicuratrice. Se l’Assicurazione ha torto, ha tutto da guadagnare da una mediazione a cui non partecipa, mentre il soggetto danneggiato ha tutto da perdere.

    • Gianni, condivido il tuo parere circa l’impugnazione della circolare. Per quel che concerne le spese che la parte dovrà sostenere, secondo me dovranno essere gli organismi a fare la differenza. Le istruzioni sono chiare e gli organismi con i loro regolamenti si devono adeguare. Molti regolamenti prevedevano proprio quello che la circolare vuole evitare, ovvero se una parte non si presenta, non viene nemmeno organizzato l’incontro così si evita – giustamente- di perdere tempo – le parti, gli avvocati, l’organismo, il mediatore- e il verbale negativo viene fatto dalla segreteria. Ora questi regolamenti vanno ovviamente cambiati e gli organismi, anche nell’ottica di essere più competitivi sul mercato, potrebbero ad esempio prevedere che in una situazione di tal genere, la mediazione avvenga con modalità telematiche con conseguente riduzione delle spese. In questo modo la parte non perde tempo -quanto meno a spostarsi- e le spese potrebbero significativamente diminuire.

  2. L’OUA continua a impugnare di tutto.
    Che ad alcuni avvocati (la maggior parte) non piaccia l’Istituto della Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali è ormai chiaro a tutti; che tutelino più gli interessi di parte dell’avvocatura piuttosto che quelli dei cittadini (interesse che mira a una giustizia celere e che possa soddisfarli) è altrettanto evidente.
    Detto questo, penso che la Circolare sia in linea con il DLgs 28/2010 e il DM 180/2010: il Mediatore può ragionare con la parte che si presenta sulla pretesa e sui propri interessi ed eventualmente verificare, ragionando con essa, se vi sono spazi di conciliazione e se il Regolamento dell’Organismo di Mediazione lo consente, può formulare una proposta, anche qualora una o più parti non si dovessero presentare: in quest’ultimo caso, in base alle informazioni in proprio possesso, ricordiamoci che nel caso la parte si rifiuti di aderire alla proposta del mediatore (anche nel caso in cui la parte sia assente?) e il successivo provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente ad essa vi è la soccombenza delle spese processuali ex art. 13 D.Lgs. 28/2010: quindi penso che l’intento del legislatore sia quello di una presenza effettiva delle parti, per tentare una conciliazione che sia di soddisfacimento reciproco per le parti stesse.
    Altra cosa, invece, riguarda la responsabilità del Mediatore: con la sola presenza di una sola parte e con le informazioni conosciute solo da essa, può (non a livello legale, perché da questo punto di vista è possibile) effettuare una proposta?

    • Fabio, hai ragione. La posizione dell’avvocatura rispetto alla mediazione è ormai evidente e a mio parere poco costruttiva per gli avvocati e per i loro assistiti.
      L’ideale sarebbe la presenza personale – e non rappresentata- delle parti in mediazione: solo in questo permette al mediatore di fare il suo lavoro di esplorare i reali interessi e bisogni delle parti in relazione alla questione che gli viene sottoposta. Vedere le parti negli occhi, le loro reazioni, ascoltare le loro parole, ragionare con loro..è questo il lavoro del mediatore. Se mancano le parti o una di esse, tutto diventa più complicato ma non impossibile. La responsabilità del mediatore è una questione saliente. In questo momento, come mediatore non farò mai di mia iniziativa una proposta nè in presenza delle parti nè tanto meno quando ne è presente una sola! Sono più orientata a gestire una mediazione facilitativa. La mia preoccupazione è far coincidere la proposta con qualcosa che possa essere d’interesse per le parti, non tanto le conseguenze in un successivo processo. Se io propongo ad esempio di chiudere un risarcimento con 103,5, quante possibilità ci sono che il giudice si pronunci in egual modo?

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