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QUINTO RAPPORTO ISDACI: IL SUCCESSO DELLE ADR

L’ISDACI, Istituto scientifico per l’arbitrato, la mediazione e il diritto commerciale, ha presentato a Milano un paio di giorni fa, il quinto rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia, che conferma il successo di questi strumenti di risoluzione delle controversie.

Il mondo adr viene a volte giustamente definito come  una “multidoor house”, una casa con più porte: la mediazione è solo una delle tante porte da cui si può accedere per entrare in questo mondo. Questo rapporto ci consente di collocare la mediazione all’interno di un quadro più ampio.

Vediamo insieme qualche numero.

Nel 2010 le procedure sono state 86 mila tra cui:

-       conciliazioni Corecom (49.348);

-       negoziazioni paritetiche (17.407),

-       mediazioni amministrate (18.525),

-       arbitrati amministrati (753)

-       riassegnazioni di nomi a dominio (50).

 Vediamo qualche altro dato che è emerso da questo rapporto:

-       In aumento il numero dei successi: quando le parti si presentano in mediazione, viene raggiunto l’accordo in più del 74% dei casi;

-       le procedure di adr sono più veloci della giustizia ordinaria: 228 giorni in media la durata di una procedura di arbitrato, circa 56 giorni per la mediazione amministrata, contro i 7 anni e tre mesi per la definizione dei procedimenti di giustizia civile;

-       valore medio delle controversie: circa 520.000 euro per gli arbitrati, 16.331 euro per la mediazione amministrata.

-       materie del contendere: telecomunicazioni, commercio e contratti bancari e finanziari per la mediazione, diritto societario, appalti, commercio e immobiliare per gli arbitrati

 A mio parere il successo delle procedure di risoluzione delle controversie alternative alla giustizia ordinaria cominciano ad avere successo anche nel nostro Paese per gli indiscutibili vantaggi che portano alle parti coinvolte e al sistema giustizia in generale.

E’ necessaria una continua opera di diffusione di questi strumenti, tra i consumatori e tra le imprese. Sicuramente questi dati e quelli che sono stati forniti dal Ministero nel corso del 2011 mostrano uno spaccato di quello che sarà il futuro della giustizia italiana: uno spaccato che a mio parere da molta speranza, voi cosa ne pensate?

LA CIRCOLAZIONE DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE

Ieri sera ho avuto l’occasione di fare un giro alla Fiera dell’Artigianato a Milano per trovare un amico, giovane imprenditore nel settore del mobile ( se volete dare un tocco di stile alla vostra casa, al  vostro studio o all’arredo del vostro organismo date un’occhiata a http://www.touchofstyle.it).

Tutto questo passeggiare per le regioni d’Italia e oltre i confini nazionali, mi ha fatto venire in mente un altro passaggio da analizzare sull’esecutività dell’accordo di mediazione: la circolazione del verbale all’interno dello spazio giudiziale europeo.

Come circola il verbale di conciliazione reso esecutivo in Italia all’ interno degli altri stati europei?

Il riferimento normativo ce lo fornisce la direttiva 52/2008 dove, all’art. 6, comma 4, fa salve le norme applicabili al riconoscimento e all’esecuzione in un altro Stato membro di un accordo reso esecutivo.

Per cui dobbiamo analizzare un po’ le norme vigenti sono:

ART 24 REG 805/2004: l’accordo raggiunto nel corso di un procedimento di mediazione in Italia può avere efficacia esecutiva in un altro stato membro se viene omologato e se l’obbligo non adempiuto ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.

ART. 58 REG 44/2011: le transazioni approvate dal giudice o concluse dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario ed aventi efficacia esecutiva nello stato membro di origine hanno efficacia esecutiva nello stato membro richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. Dunque sembrerebbe escludere l’accordo di mediazione perché non concluso davanti al giudice…

Il problema secondo me è attuale e non di immediata risoluzione.

Se da un lato è vero che i requisiti previsti dal legislatore italiano per il conferimento dell’esecutività al verbale di conciliazione sono più favorevoli rispetto quelli previsti da altri ordinamenti europei – che prevedono ad esempio l’accordo di entrambe le parti- è vero anche che ci sarà maggiore difficoltà nell’ottenere all’estero la dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione italiano riguardante una controversia transfrontaliera se manca il consenso di tutte le parti.

E poi che dire dell’art 12 del nostro decreto 28/2010? Non vi sembra inoperante vista la normativa dei due regolamenti europei?

Insomma, se passeggiando tra le bancarelle della fiera dell’Artigianato riuscite a farvi un’idea chiara sulla circolazione dell’accordo di mediazione fatemelo sapere!

EUROPEAN CONFERENCE ON CROSS BORDER MEDIATION

La partecipazione alla conferenza organizzata dalla International Mediation Alliance  è stata un’esperienza fantastica!

Ho salutato vecchi amici e conosciuto nuovi appassionati alla mediazione, ma soprattutto ho colto numerosi spunti da condividere con voi.

Secondo me il limite un po’ di questi incontri è quello di  essere troppo ristretti! La mia idea è quella che la mediazione va sì fatta conoscere ai professionisti, discussa in sedi istituzionali ma va anche portata nelle case di tutti e alla portata di tutti!

La conferenza, ospitata dalla meravigliosa città di Firenze, è durata due giorni.

La sessione plenaria che ha coinvolto tutti i partecipanti ha visto prima una discussione generale su alcuni aspetti della mediazione. E’ intervenuta Diana Wallis, vice presidente del Parlamento Europeo per parlare della mediazione in Europa seguita da Paolo Porreca del Ministero della giustizia che ha esposto alcuni aspetti dei lavori al decreto 28 e Laura Laera, giudice della corte d’appello di Milano che si è occupata del progetto Conciliamo e della mediazione delegata.

Nella seconda parte della mattinata sono stati analizzati alcuni settori di applicazione della mediazione con l’intervento di Holger Backu, responsabile della InterEurope AG European Law Service che ha esposto la sua esperienza in materia di sinistri cross border, Colin Rule, direttore dell’online dispute resolution ebay and paypal, che ci ha parlato della giustizia in internet e del funzionamento delle ODR, Jurgen Briem, responsabile della SAP che ha illustrato un progetto di risoluzione delle controversie all’interno di un’azienda, Antonio Matonti, per Confindustria che ha esposto i vantaggi della mediazione per gli imprenditori e la posizione di Confindustria nei confronti della mediazione; Francesco Paolo Luisio, professore universario di Pisa, che ha parlato dell’esecutività dell’accordo di mediazione.

La Conferenza è proseguita con una serie di workshop pratici a cui si poteva scegliere di partecipare.

Io ho seguito due workshop: quello tenuto da Colin Rule: On line dispute resolution and the future of internet e quello tenuto da Silvia Pinto e Paola Ventura Managing a multi-parties mediation.

Divertenti i business theatre, ottimi i cofee break !

Con i prossimi post cercherò di condividere con voi gli spunti tratti dai singoli interventi! Buon week end a tutti!

 

MEDIAZIONE AL SERVIZIO DELLE AZIENDE: UNA STRADA PER RECUPERARE I CREDITI

Volevo mettere a disposizione di tutti un piccolo contributo derivante dalla mia esperienza in materia di recupero crediti, di cui mi sono occupata per circa sei anni.

Da questa esperienza ne è nato un ebook dal titolo “Il recupero crediti”, dall’ebook è nata poi una collaborazione con la camera di commercio di Bergamo per un work shop indirizzato alle aziende su come recuperare i crediti e da questa collaborazione è nato un altro ebook dal titolo “Recuperare i crediti nelle pmi”.

Durante gli incontri con gli imprenditori, mi sono resa conto di dare sempre più spazio all’argomento conciliazione/mediazione nell’ottica di una risoluzione stragiudiziale del problema di gestione dei crediti nelle piccole aziende e così ho cercato di “fondere”  i due argomenti ed ecco il risultato:

MEDIAZIONE E RECUPERO CREDITI 

Mi farebbe piacere sapere da voi cosa ne pensate! Giusto per “distrarci” un po’ dalle conseguenze ancora incerte a cui porterà il decreto 145!

 Se poi desiderate approfondire, qui trovate i miei ebook:

 

http://www.autostima.net/raccomanda/il-recupero-crediti/

 

 

http://www.autostima.net/raccomanda/recuperare-i-crediti-nelle-pmi-alessandra-grassi/

 

DECRETO 145: ECCO LE NOVITA’!

Dall’inizio dell’estate si parlava di un nuovo decreto recante modifiche al precedente decreto 180/2010. Ne avevo anticipato il testo in un precedente post.

E’stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 197 del 25 Agosto 2011 e, dunque, in vigore dal 26 agosto il decreto 145 recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ sull’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

 Quali le novità?

  • formazione dei mediatori: per l’esercizio dell’attività di mediatore, oltre al requisito della specifica formazione e aggiornamento biennale, è stata aggiunta la partecipazione, nel corso del biennio di aggiornamento, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti sottoforma di tirocinio assistito, che verrà consentito dall’organismo gratuitamente e secondo le previsioni del proprio regolamento
  • assegnazione dei casi ai mediatori: devono essere previsti criteri inderogabili, predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla laurea
  • mancata adesione della parte chiamata in mediazione: il mediatore svolge comunque l’incontro redigendo verbale di mancata partecipazione e mancato accordo
  • indennità: l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione potrà essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; in caso di mediazione obbligatoria l’importo dovrà essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per gli altri; nei procedimenti contumaciali l’importo massimo è di € 40 per il primo scaglione e di € 50 per i successivi. Nel caso di procedimenti di valore indeterminabile, l’organismo attribuisce il valore sino a 250.000 comunicandolo alle parti.

 

Ecco il testo completo delle modifiche: DECRETO 145 

 Come potete notare, tutto il polverone sollevato dall’avvocatura circa la necessità dell’ assistenza legale obbligatoria non viene preso in considerazione. Ci dovremo aspettare ulteriori interventi legislativi?

Colpiti ancora una volta, scusate le delusione, i mediatori che vengono gravati di un’ulteriore onere non indifferente ( 20 incontri gratis!!!) e gli organismi che inizieranno a riflettere sulla convenienza economica di continuare un percorso iniziato almeno un anno fa con prospettive totalmente diverse!

Io mi aspetterei ulteriori delucidazioni dal ministero in quanto molti sono i punti da chiarire su queste modifiche: chi certifica la partecipazione a 20 incontri? Si possono fare presso diversi organismi?

Voi cosa ne pensate?

QUALE POTREBBE ESSERE LA CHIAVE DEL SUCCESSO DELLA MEDIAZIONE?

In questi mesi di dibattito sulla mediazione si sono delineati due  aspetti fondamentali legati alla figura del mediatore che potranno determinare il successo della mediazione.

Da un lato si è parlato del  mediatore come  facilitatore della comunicazione tra le parti, dall’altro è emersa la necessità che il mediatore sia anche competente nella materia oggetto della mediazione.

Personalmente credo che  la preparazione del mediatore deve riguardare sia le abilità comunicative sia le competenze tecniche. Mi rendo conto che non sempre è possibile avere entrambe!

La co-mediazione, secondo me,  è  la soluzione ideale che contemplerebbe le due esigenze.

La mediazione è un momento di riflessione non tanto sui torti o le ragioni o  sulle sanzioni da applicare, quanto sulla rottura dell’equilibrio che il conflitto ha creato all’interno del  complesso delle emozioni, sentimenti provati dalle parti coinvolte nel conflitto.

Attraverso la mediazione si vuole trasformare quella rottura di equilibrio in qualcosa di costruttivo e di positivo che possa ricondurre alla riconciliazione tra le parti.

Due mediatori che lavorano congiuntamente, uno con competenze psicologiche e comunicative e l’altro giuridiche e tecniche.

Quali vantaggi  per le parti?

  •  le parti che hanno a disposizione competenze specifiche.
  • chi non viene accompagnato si sente comunque supportato tecnicamente
  • il servizio si differenzia da quello che potrebbe dare il legale o il consulente di parte,  perché verrebbe fornita l’informazione legale o comunque tecnica in senso oggettivo e non strategico

 Quali vantaggi  per i mediatori?

  • migliore gestione degli equilibri tra le parti
  • assenza di rischio di negoziare fuori dalle aree normative
  • possibilità di “suddividere” i compiti nella gestione del procedimento ( chi fa domande, chi osserva il linguaggio non verbale..)

 Quali vantaggi per l’organismo che offre la co-mediazione?

  • si offre un servizio completo e di qualità
  • si offrono maggiori garanzie di equidistanza

L’unica nota “negativa” su cui riflettere sono le spese, che certamente non devono gravare sulle parti. Come mediatori sareste disposti a dividere l’indennità?

Cosa ne pensate? La co-mediazione potrà determinare il successo della mediazione e degli organismi che l’adotteranno? 

NUOVE REGOLE DEONTOLOGICHE PER GLI AVVOCATI MEDIATORI

Oggi sul sole 24 ore trovate un articolo che si riferisce alla proposte di modifica del codice deontologico degli avvocati di cui avevo accennato in un post precedente.

Il consiglio nazionale forense ha approvato le modifiche al codice deontologico per adeguarlo alla mediazione ed in particolare agli avvocati che fanno anche i mediatori con l’aggiunta di un nuovo articolo.

L’articolo prevede, dopo il richiamo al rispetto degli obblighi derivanti dalla legge in mediazione, stabilisce che l’avvocato non deve assumere le funzioni di mediatore in assenza di adeguata competenza nella materia del contendere, né farsi autore di una proposta di conciliazione non conforme al diritto e non può sottrarsi al dovere di rendere compiutamente consapevoli, le parti, nel regolamenti di interessi, delle loro rispettive posizioni in termini di diritto.
La norma regola anche i possibili conflitti d’interessi: non può fare il mediatori l’avvocato che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti o quando una di esse sia assistita dagli stessi. L’avvocato che fa il mediatore non potrà assumere incarichi per le parti nei successivi due anni alla mediazione.

Introdotto anche il divieto di permettere che l’organismo di mediazione collochi la sua sede presso il suo studio.

Ecco l’articolo il sole24 ore 2011 06 03

Cosa ne pensate?
A me lascia un po’ perplessa sia la previsione della adeguata competenza in materia dell’avvocato-mediatore che fa il mediatore in quanto come in diverse occasioni è stato ribadito, al mediatore non è richiesta competenza tecnica della materia oggetto del contendere ( se necessario nominerà un tecnico a supporto), sia la previsione di rendere le parti consapevoli della loro situazione di diritto in quanto questo non è compito del mediatore-terzo imparziale ma eventualmente di un avvocato di parte!

I NUMERI DELLA MEDIAZIONE

Vorrei fare qualche breve considerazione sui dati forniti dal ministero, rilevati dalla direzione generale di statistica, sui primi mesi della mediazione.Può essere utile per farsi un’idea di quello che è successo e che succederà.
Vediamo un po’ di numeri, anche per rispondere a chi mi chiede: ma di mediazioni se ne fanno? Il mediatore è un lavoro che mi permetterà di guadagnare? E dopo il corso e il faticoso accreditamento presso gli organismi, si lavora?

Gli organismi attualmente iscritti sono 351.
All’indagine del ministero hanno risposto 170 organismi.

I procedimenti iscritti dal 21 marzo al 30 aprile sono stati 5.070
Le mediazioni volontarie rappresentano il 40% del totale mentre il 55% sono obbligatorie e il 4% quelle demanate dal giudice, l’1% quelle in forza di una clausola contrattuale.
I procedimenti definiti sono stati 1.336 di cui solo 304 definiti con un accordo mentre per i restanti 1.032 non c’è stata soluzione positiva.
In particolare si evidenzia anche che nel 70% dei casi chi viene chiamato in mediazione non compare.
Nel 75% dei casi le parti si fanno assistere da legali di fiducia anche nelle mediazione con materie non obbligatorie.
Per quel che concerne la tipologia delle cause ed in particolare il valore si rileva che il valore medio delle cause è di 77.000 euro.
Tante le mediazioni obbligatorie in materia di diritti reali, locazioni, responsabilità medica e successioni.
Passiamo ai numeri che riguardano i mediatori.
In un mese sono stati impegnati 1.584 mediatori.
Il 60% dei mediatori sono avvocati.

Infine veniamo alle stime, dunque alle previsioni.
Da aprile 2011 a marzo del 2012 si stima che ci saranno 280.000 procedimenti di mediazione.

Solo alcune considerazioni perché i numeri sono numeri ma poi ognuno può interpretarli diversamente!
Per me una nota molto positiva è la percentuale di mediazioni volontarie.
L’essenza della mediazione è la volontarietà. Bisogna continuare a lavorare nella direzione della diffusione della cultura della mediazione per far sì che la gente comune e i professionisti conoscano la mediazione e i suoi vantaggi in modo tale da metterli in condizioni di scegliere consapevolmente questa strada alternativa di risoluzione della propria controversia.
Dato al contrario negativo e che secondo me deve essere incrementato è quello delle mediazioni previste da clausole contrattuali. Tutti gli imprenditori, pur piccoli che siano, devono inserire nei loro contratti una clausola che preveda la mediazione. Anche qui, bisogna fare un grande lavoro di informazione presso le imprese, attraverso le camere di commercio e le associazioni degli imprenditori. La mediazione ha degli innegabili vantaggi per risolvere problematiche commerciali soprattutto laddove vanno preservate le relazioni.
Altro dato assolutamente negativo è la riuscita delle mediazioni al di là di quelle in cui la parte non compare. Ne falliscono troppe! E qui punto il dito contro il mediatore perché come avevo già avuto occasione di evidenziare, sappiate che il 78% delle negoziazioni ( per rimanere in tema di numeri) fallisce o ha un risultato minore rispetto a quello che avrebbe a causa dell’impreparazione del negoziatore. E non aggiungo altro!
Ancora negativo è secondo me il numero di mediatori impiegati…vi ricordate in quanti hanno fatto il corso??? Solo 1.500 mediatori! Riflettiamo!
Mi aspettavo e condivido i dati positivi sull’assistenza legale e il valore delle mediazioni. La mediazione è vantaggiosa quando il valore del contendere è elevato!

Queste rilevazioni saranno mensili…non ci tocca che aspettare le prossime e vedere l’evoluzione!
Ecco le statistiche del ministero per esteso
Prime_statistiche_mediazione_civile_per_sito_giustizia_v_1.0_as_of_30_Aprile_2011<

MEDIAZIONE: A CHE PUNTO SIAMO?

Dopo una settimana di vacanza per me è arrivato il momento di tornare a chiaccherare di mediazione e mi chiedo: a che punto siamo?

Ci eravamo salutati parlando di una serie di tavole rotonde, di incontri tra il ministero e l’avvocatura, per apportare delle modifiche alla legge sulla mediazione. Molti i dubbi, incertezze e perplessità!
Insomma un clima non proprio sereno per chi, come me e tanti di voi hanno investito le proprie energie credendo una professione – quella del mediatore- e in un istituto- quello della mediazione-.
Continuare, dunque, a investire in questa strada? O attendere un più chiaro quadro normativo?

Il Ministro ha fatto un importante intervento nel convegno che si è tenuto la scorsa settimana a Roma “ Mediazione fra efficienza e competitività” nel quale ha difeso la mediazione ed, in particolare, la sua obbligatorietà. Si tratta – ha spiegato Alfano – di una riforma con un profilo operativo, ma anche con un forte aspetto culturale: se la mediazione funzionerà vorrà dire che è passato il messaggio che è possibile raggiungere un accordo per fare la pace anche senza indossare i guantoni e salire sul ring di un’aula giudiziaria”.

L’obbligatorietà è un punto ancora caldo, ma penso che dopo un anno dal decreto 28/2010 e due mesi di entrata in vigore della legge gli animi dovrebbero essere un po’ più sereni.
Ricordiamoci che siamo sotto gli occhi di tutto il mondo. In un gruppo di linkedin ADR, conflict resolution and mediation exchange, nostri colleghi americani si confrontano sull’obbligatorietà della mediazione in Italia e posso dire che, leggendo i commenti, è vista positivamente proprio come passaggio necessario per introdurre un cambiamento culturale laddove non si conosceva nemmeno cosa fosse un’alternativa al tribunale.

Anche l’Europa si esprime. Vi fornisco il link di un interessante articolo in merito:
http://www.mcmconciliare.com/news-eventi-mcm-adr-conciliare/150-leuropa-sostiene-la-mediazione-obbligatoria.html

Tornando al discorso del Ministro, obbligatorietà sì, ma attenzione anche alla qualità.
Secondo quanto ha annunciato il ministro “gli organismi saranno guardati con occhi non distratti né benevoli: saremo attentissimi al rispetto delle regole. Gli imbrogli tanto si scoprono sempre, e chi li fa lo fa a danno di se stesso e di tutti gli altri, perché quando vengono scoperti vengono poi rimessi in discussione gli istituti”.

Sara’ portato martedi’ in consiglio dei ministri il decreto con il quale si riporta tutta la procedura civile ai “classici riti”. In questo modo, ha spiegato Alfano, “verra’ superata la giungla di riti che abbiamo conosciuto fino ad oggi”.

Dunque appuntamento a domani.
Continuiamo a seguire l’evolversi della situazione..

CONVEGNO: la mediazione finalizzata alla conciliazione – 6 maggio Bergamo

Venerdì 6 ho dato una mano nell’organizzazione del convegno “La mediazione finalizzata alla conciliazione nel sistema giuridico italiano”. Analisi e prospettive.
Il convegno, organizzato dall’istituto superiore di conciliazione di Bergamo, ha visto tra i relatori importanti personalità: Dott. Ezio Siniscalchi, presidente del tribunale di Bergamo; Prof. Avv. Giovanni Comandè, ordinario di diritto privato comparato presso la scuola superiore Sant’Anna di Pisa; Dott. Andrea Carli, giudice presso il Tribunale di Bergamo; Prof. Avv. Francesca Locatelli, ricercatore diritto processuale presso l’università degli studi di Bergamo; Prof. Avv. Mariacarla Giorgetti, ordinario di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Bergamo.

Personalità di altissimo livello, contenuti interessanti, spunti notevoli su cui riflettere.

Condivido con voi qualche considerazione che è emersa.

- L’istituto della mediazione deve essere il più praticato e il più operativo possibile. Attualmente approdano al processo un numero di cause eccessive, tante di queste cause non giustificano un lungo processo garantito come il nostro. Oggi, troppo spesso, si fa causa non per far valere un diritto ma per paralizzare un diritto altrui.
- L’obiettivo della mediazione non è e non deve essere quello di deflazionare, ma la deflazione è un effetto collaterale.
- E’ necessario che la mediazione e la conciliazione giudiziaria si integrino in considerazione del nuovo ruolo che il giudice avrà. Il giudice dovrà valutare la tipologia delle cause e il comportamento delle parti per selezionare quelle che vorrà tentare di conciliare lui stesso e quelle invece che vorrà demanare al mediatore.
- Ci sono ancora numerose zone d’ombra nella normativa. Molte lacune possono essere sanate ricorrendo alle norme procedurali di diritto civile, per il resto si attende un intervento chiarificatore da parte del legislatore.

Al convegno erano presenti oltre 600 professionisti.
A mio parere è un segnale estremamente positivo del fatto che la mediazione si sta muovendo nella direzione giusta, oltre alle polemiche professionali.
Non dimentichiamo mai che la mediazione è centro di risoluzione degli interessi, il processo è centro di risoluzione delle posizioni.
Avuta presente questa differenza, credo si possa valutare caso per caso quale delle due strade percorrere più efficacemente per l’interesse delle parti coinvolte.