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NUOVE REGOLE DEONTOLOGICHE PER AVVOCATI-MEDIATORI

Abbiamo avuto diverse occasioni per parlare dell’avvocato che assume le vesti del mediatore.

Tra le due estremità, ovvero tra chi ritiene che l’avvocato non debba e non possa fare il mediatore e chi reputa che solo un avvocato può essere un buon mediatore , si collocano una serie di varianti  intermedie.

Pochi giorni fa il Consiglio nazionale forense  ha diramato agli Ordini  due circolari sulla mediazione:

La prima circolare n. C-24-2011  dà conto della integrazione del codice deontologico forense con un nuovo articolo, il 55 bis dedicato alla mediazione. Viene introdotto un dovere di “adeguata competenza” per l’avvocato che decida di assumere la funzione di mediatore; previsione questa, spiega la relazione di accompagnamento, che valorizza i requisiti di professionalità dell’avvocato-mediatore che non possono non esprimersi non solo nella capacità di dominare e padroneggiare le essenziali ed e imprescindibili tecniche di mediazione, ma anche nella capacità di evitare che i cittadini incorrano in irreversibili pregiudizi derivanti dalla scarsa conoscenza o valutazione degli elementi loro offerti per chiudere o no l’accordo di mediazione.
Viene altresì stabilita  una incompatibilità ad assumere la funzione di mediatore nel caso in cui l’avvocato, un suo socio o associato, abbia avuto negli ultimi due anni o abbia in corso rapporti professionali con una delle parti. Stessa incompatibilità, ma ad assumere la difesa, copra i due anni successivi alla mediazione. Sempre con l’obiettivo di evitare possibili conflitti di interessi, il codice deontologico forense fa divieto all’avvocato di ospitare la sede di un organismo di conciliazione e viceversa: “La contiguità, spaziale e logistica, tra studio e sede dell’organismo costituisce fattore in grado di profilare una ipotetica commistione di interessi, di per sé sufficiente a far dubitare dell’imparzialità dell’avvocato-mediatore”. Altre modifiche riguardano l’articolo 16 sul dovere di evitare incompatibilità e l’articolo 54 sui rapporti con arbitri, conciliatori, mediatore consulenti tecnici, che dovranno essere improntati a correttezza e lealtà.

Ecco il testo completo http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/banca-dati/circolari/articolo7011.html
La seconda  circolare C-26-2011, richiama l’attenzione sul testo del decreto ministeriale del 6 luglio n.145, che ha innovato le norme regolamentari precedenti prevedendo la introduzione per il mediatore del tirocinio assistito; nuovi e più stringenti criteri di designazione dei mediatori rispettosi della “specifica competenza professionale”; lo svolgimento necessario del primo incontro di mediazione nel caso di mediazione obbligatoria; nuovi criteri di determinazione delle indennità. Da qui una serie di indicazione operative per modificare, in caso di discrasia con le nuove norme, i singoli regolamenti.

Ecco il testo completo http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/banca-dati/circolari/articolo7013.html