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LA MEDIAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

E’ tempo di dichiarazioni dei redditi…anche in questa occasione non dimenticatevi della mediazione che avete fatto o ricordate ai vostri clienti i vantaggi fiscali di cui possono fruire.

L’art. 20 del decreto legislativo 28/2010 prevede che alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

Come fare?

Il Ministero della Giustizia, deve, entro il 30 maggio di ciascun anno, inviare al contribuente che si è avvalso della mediazione, una comunicazione con la quale certifica l’importo del credito spettante.

Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero della Giustizia.

In caso di omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi si decade dal beneficio. Il limite di euro 500 o 250 è da intendersi riferito a ciascun procedimento, di conseguenza in caso di più mediazioni è possibile indicare nel Modello Unico un importo eccedente il limite di 500 euro.

Se l’avente diritto è titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo può utilizzare il credito in compensazione con altri debiti derivanti da imposte sui redditi, ritenute, Iva, Irap, ecc. mediante il modello F24.

Se l’avente diritto è, invece, una persona fisica non titolare di partita Iva può utilizzarlo in diminuzione delle imposte sui redditi.

MEDIARE NEL SETTORE DELLE DISCRIMINAZIONI

Vi segnalo un’opportunità molto particolare e interessante.

E’ stato pubblicato ieri un avviso pubblico per la selezione e formazione di 12 mediatori nello specifico settore delle discriminazioni.

Al fine di promuovere il ricorso alla mediazione l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali ha varato il “Programma di attività di formazione e costituzione di un network di mediatori abilitati alla conciliazione di cui all’art. 60 della legge 69/2009 nello specifico settore delle discriminazioni”.

L’Unione forense per la tutela dei diritti umani, in qualità di soggetto affidatario del Programma, seleziona 12 esperti da formare gratuitamente come mediatori civili e commerciali specializzati nello specifico ambito della tutela antidiscriminatoria.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere spedita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 16.00 del 5 maggio 2012 presso la sede dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, Via Emilio De’ Cavalieri, 11 – 00198 Roma, oppure recapitato a mano nei giorni 4 e 5 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la medesima sede.

Ecco il link per scaricare l’avviso di selezione e il modulo di richiesta.

 

MEDIARE ON LINE

Ho fatto la mia prima esperienza di mediatore on line: una parte era davanti a me e l’altra era collegata via skype!

L’esperimento è stato interessante ed è la riprova che le barrire della territorialità e i dubbi sulla mancanza di un criterio territoriale per la scelta dell’Organismo di mediazione sono facilmente superabili con un buon collegamento internet.

Il fatto di non avere una parte davanti mi ha però messo un po’ in difficoltà, nel senso che è stato per me difficile percepirla bene cogliendo le sue espressioni facciali, i suoi atteggiamenti che spesso in mediazione di danno spunto per comprendere la parte e farle domande mirate su quello che realmente vuole ottenere.

Le sessioni riservate mi hanno però aiutata e mi hanno fatto sentire vicina la parte che inizialmente percepivo un po’ lontana.

Un’altra difficoltà è stata quella di catturare l’attenzione della parte che vedevo in video: si trovavano non solo a centinaia di km, ma anche in una stanza che io non vedevo (l’inquadratura consentiva di vedere solo ciò che era davanti alla web cam) e che potenzialmente era ricca di “distrazioni” e le parti (erano due) si avvicendavano nel corso della mediazione così che non vedevo se chi si allontanava semplicemente fumava una sigaretta o interveniva a latere della discussione magari facendo cenni a chi vedevo in video.

Sicuramente un’esperienza da replicare e perfezionare anche nei dettagli tecnici per offrire un servizio efficiente : identificazione delle parti, sottoscrizione del verbale d’accordo…

Alla fine tutti completamente soddisfatti e questo è l’importante!

Avete fatto anche voi esperienze di mediazioni on line? Come sono andate?

VIA ALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: 180 MILA LITI CONDOMINIALI

Da domani entra in vigore l’obbligo di rivolgersi al  mediatore prima di andare davanti al giudice per le questioni di vicinato oltre che per i risarcimenti da incidenti stradali.

Pare che sia un esercito, quello dei condomini “litigiosi” italiani, che fa registrare circa 180mila controversie pendenti che finiscono in tribunale o davanti al Giudice di pace!

Secondo Pietro Membri, presidente nazionale Anaci, si tratta “di una grande opportunità per la tutela dei diritti e l’accesso alla giustizia dei cittadini che vivono in condominio, oltreché uno strumento per ridurre il carico di lavoro dei giudici professionali con indubbi benefici per l’efficienza sia del ‘sistema’ immobiliare”.

L’obbligatorietà ancora desta molte perplessità nel mondo giudiziale, soprattutto in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, ma mi sembra che  in ambito condominiale venga vista con maggiore favore un po’ da tutti.

Ricordo che quando ho fatto l’esame d’avvocato il codice commentato aveva più sentenze in materia condominiale che in tutte le altre: mi faceva sorridere questa cosa!

Forse la mediazione ridarà ai giudici l’opportunità e il tempo di dedicarsi a temi più importanti!

Io me lo auguro perchè in questo modo secondo me tutto l’intero processo riacquisterà la sua dignità: oggi si va in causa per sfruttarne le lungaggini non per ottenere un diritto! Se la mediazione riuscirà nel suo intento i tribunali torneranno finalmente ad essere aule di giustizia!

CONGRESSO SULLA MEDIAZIONE TRASFORMATIVA

Nonostante i miei errori in fase di registrazione al congresso e per cui devo assolutamente ringraziare la pazienza degli organizzatori, venerdì scorso sono riuscita a  partecipare al Primo Congresso italiano di Mediazione trasformativa organizzato da ADR QUADRA (http://www.adrquadra.it/ita/).

Ho apprezzato gli interventi di tutti i relatori ad altissimo livello, l’organizzazione impeccabile.E’ stata una giornata utile, costruttiva e stimolante.

La giornata è stata suddivisa in un incontro collettivo in cui Joseph Folger, che penso di poter definire il padre della mediazione trasformativa, autore del libro La promessa della mediazione di cui vi ho parlato qualche tempo fa ha presentato cos’è la mediazione trasformativa e quali obiettivi si pone. L’intervento è stato seguito da un’interessante dibattito-tavola rotonda in cui il modello trasformativo veniva messo a confronto con quello facilitativo del problem-solving. Il pomeriggio è proseguito con una serie di workshop paralleli sui vari ambiti di applicazione della mediazione trasformativa. Io ho partecipato al workshop Commerciale e societario tenuto da Antonio Nascimben.

A mio parere, al di là di preferire un approccio problem solving piuttosto che trasformativo, che penso sia una scelta del mediatore, il nocciolo importante della questione è : che spazio può avere un approccio trasformativo nel nostro sistema di adr –così come delineato dal decreto 180 e successivi- dove viene prevista una mediazione valutativa e  una mediazione facilitativa? Ha senso una terza strada, quella trasformativa?

Io ne sono un po’ perplessa e vi spiego perché, badando bene a non criticare assolutamente le tecniche trasformative – che non ho ancora avuto occasione di approfondire- ma la loro applicazione nel nostro attuale contesto.

Ecco le mie perplessità:

-       mi pare che l’utilizzo del metodo trasformativo parta dal presupposto che le parti consapevolmente vogliano farsi carico della soluzione del loro problema. In pratica questo mi sembra difficile: siamo abituati ad andare da tecnici affichè ci possiamo disinteressare dei problemi. Andiamo dall’avvocato, andiamo dal commercialista..vogliamo che dei problemi si occupino gli altri…andiamo dal mediatore perché vogliamo che il mediatore ci risolva il problema. I problemi ci danno fastidio e se trovo qualcuno che se ne fa carico e me li risolve sono contento! Questa è la mia percezione.

-       le parti vogliono risolvere un problema; il fatto che tra di loro si ripristini la comunicazione o la relazione è conseguente alla risoluzione del problema. Questo è quello che secondo me avviene in ambito di relazioni commerciali.

-       il ruolo del mediatore nei confronti delle parti. Durante il convegno si  parlava di un mediatore che va a cena con le parti e che svolge un’attività preparativa al tavolo di mediazione con le parti. Questo è molto interessante e auspicabile, ma come lo conciliamo con la neutralità e imparzialità che ci viene imposta?

-       se il risultato, l’accordo non è l’obiettivo della mediazione trasformativa, quando si può dire che la mediazione ha successo?

Mi piacerebbe assistere a qualche mediazione trasformativa per capire e approfondire! Voi cosa ne pensate?

MEDIAZIONE E IMPRESE

La competitività di un Sistema Paese non dipende solo dall’intraprendenza degli imprenditori, ma anche dalle istituzioni, in particolare dell’istituzione giustizia.

La lunghezza di un processo vanifica la certezza del diritto: oggi si va in causa per sfruttare le lungaggini non per ottenere un diritto.

Ormai il sistema della giustizia ordinaria è inefficiente e insostenibile per le imprese: il modo in cui un’impresa riesce a risolvere le proprie controversie giova molto alla sua immagine e i tempi lunghissimi con cui i Tribunali risolvono le controversie non rispondono alle esigenze degli imprenditori in modo adeguato.

Le adr ( alternative dispute resolution) e la mediazione nello specifico, nonostante sia ancora poco conosciuta hanno dei vantaggi per le imprese

  • preserva le relazioni: i rapporti tra le imprese e tra imprese e consumatori sono per definizione dei rapporti di durata
  • non guarda al diritto ma all’interesse: in mediazione si trovano soluzioni che un giudice non troverà mai
  • tempi e costi
  • riservatezza: le aziende spesso non vogliono fare causa perché non vogliono che alcune situazioni escano dall’azienda stessa
  • presenza personale delle parti: l’imprenditore mantiene sempre il controllo della situazione e decide per sé
  • se funziona, si liberano i tribunali e migliora il sistema!

Cosa fare per aiutare le imprese?

  • incentivare l’utilizzo della mediazione obbligatoria inserendo una clausola contrattuale
  • scegliere i soggetti di cui fidarsi: i mediatori

                                 

 

MEDIAZIONE E CONSUMATORI

Mi sembra interessante dare spazio ad alcune considerazioni sulla recente proposta di direttiva europea sulla risoluzione delle controversie dei consumatori, perchè al di là della continue polemiche la mediazione c’è e ci sarà sempre!

La proposta, che  risale a un paio di mesi fa ( 29/11/2011) , unitamente alla proposta di regolamento sulla risoluzione delle controversie online per le controversie dei consumatori (regolamento sull’ODR per i consumatori) va considerata nel contesto degli impegni volti a migliorare il funzionamento del mercato interno, più in particolare le possibilità di ricorso per i consumatori.

Ecco alcune linee guida presenti nella  ”Proposta per Direttiva ADR consumatori”

  1. gli Stati membri devono garantire che tutte le controversie tra consumatori e professionisti connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi possano essere sottoposte ad un organismo ADR, anche online
  2. In caso di controversia, i consumatori devono essere in grado di identificare rapidamente gli organismi ADR competenti a trattarla. Gli Stati membri possono
  3. gli stati membri possono delegare la responsabilità relativa a tale mansione ai rispettivi centri della rete di Centri europei dei consumatori (ECC-Net), che attualmente svolge la funzione di orientare i consumatori verso gli organismi ADR competenti a trattare le loro controversie transfrontaliere.
  4. gli stati membri devono garantire che gli organismi ADR rispettino i principi di qualità relativi ad imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità
  5. Per assicurare che gli organismi ADR funzionino correttamente e forniscano un servizio di qualità ai consumatori e ai professionisti, è necessario monitorarli con assiduità. In ogni Stato membro un’autorità competente è incaricata del monitoraggio del funzionamento degli organismi ADR del proprio territorio.

Perché questa proposta? L’elaborazione di un sistema ADR che funzioni correttamente all’interno dell’Unione, basato su organismi ADR esistenti negli Stati membri, nel rispetto delle loro tradizioni legali, rafforzerà la fiducia dei consumatori nel mercato interno al dettaglio, compreso il settore del commercio elettronico.

Qui potete leggere il testo della proposta directive_adr_it

AMA IL TUO VICINO, MA NON TAGLIARE LA SIEPE

A marzo del nuovo anno la mediazione diverrà obbligatoria anche per le liti condominiali.  Che cosa aspetterà ai mediatori?

Visti i risultati dell’indagine condotta da Immobiliare.it su un campione di oltre 3.000 condomini,  i litigi tra vicini sembrano non conoscere crisi.  I risultati del sondaggio mostrano un’Italia ancora avvezza a incomprensioni tra chi condivide lo stesso pianerottolo: ben il 26% degli Italiani ha litigato con il proprio vicino di casa. I motivi? “Parcheggia sempre dove non deve” (19%) e “sembra sposti i mobili durante la notte” (15%): sono queste le giustificazioni più comuni, che si ritrovano anche  nella classifica compilata dai 13 mila amministratori di condominio dell’Anammi. Non mancano gli animali domestici invadenti (14%), i danni a seguito di infiltrazioni (11%) e il disordine sul pianerottolo (9%). 
Tra uomini e donne le differenze sono meno nette di quanto si possa pensare: le donne si mostrano più litigiose degli uomini, ma lo stacco fra i due sessi è minimo. Le signore ammettono di aver litigato con un vicino di casa per il 27% del campione, gli uomini si fermano al 25%. Sui motivi, invece, che spingono alla discussione qualche differenza c’è: alle donne i rumori notturni danno più fastidio che agli uomini, tanto da essere la prima motivazione per il litigio (18%); l’automobile resta in cima ai pensieri dei maschi e più di un uomo su cinque litiga perché il proprio vicino parcheggia sempre dove non deve (21%). Poco importa, per entrambi, se il vicino è in perenne ritardo con i pagamenti condominiali, motivazione fanalino di coda per tutti e due i generi.
Per quanto riguarda le differenze regionali, va ai siciliani la palma di “più riottosi d’Italia”, con il 34% del campione che almeno una volta ha litigato con i vicini. Seguono, a breve distanza, lucani, valdostani e abruzzesi con il 31%. I meno litigiosi sembrano essere gli umbri (solo il 18%) e i calabresi (19%), i più attenti a preservare l’armonia di quel microcosmo che è la vita nei condomini.
Se gli Italiani si confermano un popolo propenso al litigio, non amano ammettere di essere invidiosi. La percentuale di chi confessa di aver, almeno qualche volta, invidiato il proprio condomino si ferma all’8%, senza distinzione tra uomini e donne. Il motivo in assoluto più ricorrente sta, neanche a dirlo, nelle differenze tra i rispettivi immobili: il 24% di chi ha dichiarato di aver invidiato il vicino l’ha fatto perché geloso del suo terrazzo o del suo giardino. A seguire, l’idea che la casa dell’odiato sia più bella (20%) o più grande (18%) della propria.

Ci sarà da fare un bel lavoro! Cosa ne pensate?

IL PROGETTO CONCILIAMO E LA MEDIAZIONE DELEGATA

Nel 2008 è nato il Progetto Conciliamo che prevedeva l’apertura di uno sportello all’interno del Palazzo di Giustizia di Milano, destinato a diventare luogo di incontro tra le istanze di tutela dei cittadini e delle imprese e gli operatori della conciliazione – avvocati, magistrati, CTU-.

 

 Lo scopo dell’associazione Progetto Conciliamo è quello di porsi come punto di riferimento per coloro che operano nel campo della risoluzione alternativa delle controversie, valorizzandone la pluriennale esperienza e realizzando un salto di qualità attraverso un’iniziativa comune che incida direttamente sul contenzioso pendente.

 

Gli obiettivi che si sono posti i procursori del progetto sono:

 

  • la diffusione della cultura della conciliazione
  • la promozione dell’utilizzo della conciliazione delegata

 

Alla  European Conference on cross border mediation, ha parlato del Progetto Conciliamo la Dott.ssa Laura Larea della corte d’appello di Milano, offrendo anche uno spaccato della realtà giudiziale.

 

Molti giudici, oberati di lavoro, non si interessano né conoscono la mediazione, fanno fatica ad avere la curiosità, il tempo e l’energia per uscire dalla quotidianità.

 

Hanno difficoltà a capire cos’è la mediazione e criticano il mediatori senza competenze giuridiche. E’ certamente necessario che anche i giudici si interessino e si formino.

 

Il dato relativo alle mediazioni delegate, diffuso dal ministero della giustizia a fine giugno non è confortante: solo l’1% delle conciliazioni attivate sono state delegate dai giudici.

 

L’auspicio è proprio quello di una maggior utilizzo dello strumento della mediazione delegata grazie all’utilizzo degli sportelli informativi e degli incontri formativi.

 

Il mio parere è che senza dubbio l’iniziativa è importante e da valorizzare e ripetere all’interno di tutti i Palazzi di Giustizia per aiutare soprattutto gli operatori di giustizia ad avere maggiore dimestichezza e fiducia nella mediazione.

 

Mi ha molto rammaricato constatare che nonostante siano passati un po’ di anni da quanto frequentavo quotidianamente il Tribunale le cose sembrano non siano cambiate, anzi siano forse peggiorate.

 

Io comprendo bene che un giudice può essere oberato di lavoro…ma scusate, chi non lo è? Quando sento dire che un giudice non può prepararsi bene alle udienze perché ne ha 20 al giorno anziché 4, io mi indigno!

 

Ci sono due categorie di cui non riesco a giustificare le mancanze: i giudici e i medici. I giudici perché hanno a che fare con la libertà delle persone e i medici perché hanno a che fare con la vita delle persone. Non so se condividete la mia presa di posizione, fatemi sapere!

 

Per maggiori informazioni sul progetto conciliamo:

 

www.progettoconciliamo.it

 

segreteria@progettoconciliamo.it

 

NUOVE REGOLE DEONTOLOGICHE PER AVVOCATI-MEDIATORI

Abbiamo avuto diverse occasioni per parlare dell’avvocato che assume le vesti del mediatore.

Tra le due estremità, ovvero tra chi ritiene che l’avvocato non debba e non possa fare il mediatore e chi reputa che solo un avvocato può essere un buon mediatore , si collocano una serie di varianti  intermedie.

Pochi giorni fa il Consiglio nazionale forense  ha diramato agli Ordini  due circolari sulla mediazione:

La prima circolare n. C-24-2011  dà conto della integrazione del codice deontologico forense con un nuovo articolo, il 55 bis dedicato alla mediazione. Viene introdotto un dovere di “adeguata competenza” per l’avvocato che decida di assumere la funzione di mediatore; previsione questa, spiega la relazione di accompagnamento, che valorizza i requisiti di professionalità dell’avvocato-mediatore che non possono non esprimersi non solo nella capacità di dominare e padroneggiare le essenziali ed e imprescindibili tecniche di mediazione, ma anche nella capacità di evitare che i cittadini incorrano in irreversibili pregiudizi derivanti dalla scarsa conoscenza o valutazione degli elementi loro offerti per chiudere o no l’accordo di mediazione.
Viene altresì stabilita  una incompatibilità ad assumere la funzione di mediatore nel caso in cui l’avvocato, un suo socio o associato, abbia avuto negli ultimi due anni o abbia in corso rapporti professionali con una delle parti. Stessa incompatibilità, ma ad assumere la difesa, copra i due anni successivi alla mediazione. Sempre con l’obiettivo di evitare possibili conflitti di interessi, il codice deontologico forense fa divieto all’avvocato di ospitare la sede di un organismo di conciliazione e viceversa: “La contiguità, spaziale e logistica, tra studio e sede dell’organismo costituisce fattore in grado di profilare una ipotetica commistione di interessi, di per sé sufficiente a far dubitare dell’imparzialità dell’avvocato-mediatore”. Altre modifiche riguardano l’articolo 16 sul dovere di evitare incompatibilità e l’articolo 54 sui rapporti con arbitri, conciliatori, mediatore consulenti tecnici, che dovranno essere improntati a correttezza e lealtà.

Ecco il testo completo http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/banca-dati/circolari/articolo7011.html
La seconda  circolare C-26-2011, richiama l’attenzione sul testo del decreto ministeriale del 6 luglio n.145, che ha innovato le norme regolamentari precedenti prevedendo la introduzione per il mediatore del tirocinio assistito; nuovi e più stringenti criteri di designazione dei mediatori rispettosi della “specifica competenza professionale”; lo svolgimento necessario del primo incontro di mediazione nel caso di mediazione obbligatoria; nuovi criteri di determinazione delle indennità. Da qui una serie di indicazione operative per modificare, in caso di discrasia con le nuove norme, i singoli regolamenti.

Ecco il testo completo http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/banca-dati/circolari/articolo7013.html